Trib.Asti – Operatività della nuova disciplina, introdotta a seguito della conversione del d.l. n. 83/2015 con l. 6.8.2015 n. 132, in ipotesi di nuova proposta di concordato modificativa di quella risalente ad epoca antecedente alla novella legislativa.

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Data di riferimento: 
11/02/2016

 

Tribunale di Asti 11 febbraio 2016 – Pres. Donato, Est. Francioso.

 

Concordato preventivo –  Udienza ex art. 173 L.F. di revoca dell’ammissione - Nuova proposta di concordato presentata in sede di procedura – Pareri negativi dei Commissari giudiziali –Domanda di fallimento del P.M. -  Tribunale – Assorbimento della  precedente valutazione.

 

Concordato preventivo – Legge 132/2015 – Nuova disciplina -  Proposta originaria antecedente – Nuova proposta successiva – Incompatibilità tra le proposte – Applicabilità della novella legislativa.

 

La presentazione da parte della proponente, nel corso del procedimento per la revoca ex art. 173 L.F. dell’ammissione a concordato, di una nuova proposta in luogo di quella precedente, comporta, in considerazione dei pareri negativi espressi dai Commissari giudiziali ex art 172 L.F. nei confronti di entrambe le proposte e della domanda di fallimento della debitrice in quella sede conseguentemente proposta dal P.M., l’assorbimento della valutazione da parte del Tribunale dei presupposti per la revoca dell’originaria proposta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Deve ritenersi operare la nuova disciplina, introdotta a seguito della conversione del d.l. n. 83/2015 ad opera della l. 6.8.2015 n. 132, laddove la proposta di concordato, modificata dal proponente dopo l’entrata in vigore della novella legislativa, non si saldi a quella originaria presentata anteriormente,  a motivo del suo prevedere suddivisioni di crediti ed attuazione del piano mediante modalità (nello specifico, previsione di classi di crediti, costituzione di newco, attribuzione di quote quali datio in solutum, attribuzione di beni in leasing ed ingresso di un garante) incompatibili con la permanente operatività della proposta originaria meramente liquidatoria del patrimonio, così da doversi considerare quale nuova proposta e non quale modificazione o integrazione di quella precedente.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14368.pdf

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: