Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Procedure di insolvenza e reg. (CE) 1346/2000: atti pregiudizievoli, inopponibilità e legge applicabile.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 15 ottobre 2015, in C-310/14, Nike v. Sportland
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articoli 4 e 13 – Procedura di insolvenza – Atti pregiudizievoli – Azione diretta alla restituzione dei pagamenti effettuati prima della data d’apertura della procedura di insolvenza – Legge dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza – Legge di un altro Stato membro che disciplina l’atto in questione – Legge che non consente, “nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo” – Onere della prova
L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che la sua applicazione è assoggettata alla condizione che l’atto in questione non possa essere impugnato sul fondamento della legge applicabile a tale atto (lex causae), tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del regolamento n.1346/2000 e nell’ipotesi in cui il resistente in un’azione di nullità, annullamento o inopponibilità sollevi una disposizione della legge applicabile a tale atto (lex causae) secondo cui detto atto è impugnabile unicamente nelle circostanze previste da tale disposizione, incombe a questo resistente eccepire l’assenza di tali circostanze e produrne la prova.
L’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che i termini «non consente (...), di impugnare tale atto con alcun mezzo» si riferiscono, oltre che alle disposizioni della legge applicabile a tale atto (lex causae) applicabili in materia di insolvenza, al complesso delle disposizioni e dei principi generali di tale legge.
L’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che il resistente in un’azione di nullità, annullamento o inopponibilità di un atto deve dimostrare che la legge applicabile a tale atto (lex causae), nella sua interezza, non consente di contestare il citato atto. Il giudice nazionale investito di tale azione può decidere che è al ricorrente che incombe produrre la prova dell’esistenza di una disposizione o principio di tale legge in forza di cui l’atto può essere impugnato solo laddove detto giudice consideri che il resistente, in un primo tempo, ha effettivamente dimostrato, alla luce delle norme abitualmente applicabili nel suo diritto processuale nazionale, che l’atto in parola, in forza della stessa legge, non è impugnabile.
[Sentenza integrale all'indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ031...
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