Corte d'Appello di Bologna – Concordato preventivo: presupposti di legittimità del declassamento del credito di rivalsa IVA e non decettività degli atti di gestione posti in essere anteriormente, laddove portati regolarmente a conoscenza dei creditori.
Corte d'Appello di Bologna 24 dicembre 2015 – Pres. Est. Salvatore.
Concordato preventivo – Declassamento dei crediti di rivalsa IVA – Presupposti necessari - Attestazione del professionista - Mancanza allegazione - Giustificazione rilevante.
Concordato preventivo – Proposta originaria – Situazione riscontrata all’atto del deposito – Informazione corretta – Ammissione - Provvedimento immune da possibili censure – Modifiche ed integrazioni ex art. 162 L.F. – Irrilevanza.
Concordato preventivo – Presentazione della domanda – Atti gestori posti in atto precedentemente - Corretta informativa fornita ai creditori – Non decettività - Revoca dell’ammissione ex art. 173 L.F. - Assenza di presupposti.
In sede di proposta di concordato preventivo è possibile declassare a chirografo, anche senza allegare sul punto alcuna relazione giurata ex art. 160 secondo comma L.F., il credito di rivalsa IVA, qualora venga attestata nel piano l’inesistenza nel patrimonio sociale dei beni su cui il privilegio è dovuto e ciò in quanto, ai fini del riconoscimento del privilegio, ex art. 2758 c.c., relativo a quel particolare credito, è, secondo quanto affermato e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, necessario che i beni oggetto della cessione, cui il credito si riferisce, siano ancora presenti nel patrimonio del debitore e che il credito sia riferibile a fatture non pagate e non a precedenti cessioni (nello specifico, la Corte ha giudicato legittimo il declassamento, pur in assenza della relazione giurata, in quanto le giacenze di magazzino, sulle quali avrebbe dovuto insistere il privilegio, risultavano costituite da beni non identificati e non identificabili, onde non sussistevano le condizioni per procedersi ad una qualche attestazione da parte del professionista a riguardo della presenza dei presupposti necessari). (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Appare corretto ed immune da possibili censure il comportamento della società che abbia formulato l’originaria proposta, corredata della necessaria documentazione, dando conto della situazione di fatto riscontrata all’atto del deposito del piano e fornendo, in tal senso, una corretta informazione ai creditori, al fine di poter esprimere un consenso informato, circa la situazione esistente in quel momento. A nulla rileva la circostanza che la stessa società, in base ad ulteriori verifiche, abbia in un secondo momento, dopo l’ammissione ed in conformità a quanto previsto dall’art. 162, primo comma, L.F., provveduto alle integrazioni ed alle modifiche richieste e ritenute opportune, procedendo nel contempo alla relativa integrazione documentale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Secondo l’insegnamento della corte di legittimità, da ultimo ribadito con sentenza 17191/2014, non possono considerarsi decettivi e, pertanto, giustificativi della revoca dell’ammissione al concordato e dell’apertura del sub procedimento di cui all’art. 173 L.F., gli atti gestori (nello specifico, acquisto di quote sociali per un importo non giustificato dalle condizioni economiche e patrimoniali della società; mancata evidenziazione nel bilancio relativo all’anno precedente alla presentazione della domanda di concordato di una cd “duediligence” redatta dai professionisti incaricati; mancato incasso di un credito vantato nei confronti di altra società) posti in essere dagli amministratori della società in epoca anteriore alla presentazione della domanda di concordato, in quanto i relativi effetti si erano già prodotti all’atto della presentazione della proposta ed erano stati rappresentati nelle scritture contabili, onde era stata fornita ai creditori una informazione adeguata sulla situazione economico patrimoniale effettiva della società. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14371.pdf