Tribunale di Roma – Verifica del tribunale circa la ritualità e l’ammissibilità della proposta di concordato con continuità indiretta ex art. 186 bis L.F. Ascrivibilità del c.d. “affitto ponte” alla categoria del concordato in continuità aziendale.
Tribunale di Roma, 24 marzo 2015 - Est. dott. Luisa De Renzis
Concordato preventivo – Continuità aziendale indiretta - Ammissibilità della proposta – Sindacato del tribunale – Verifica della legittimità formale e sostanziale della proposta e dell’attestazione - Motivazione necessaria.
Concordato preventivo – Affitto d’azienda c.d. “ponte” – Ascrivibilità alla categoria del concordato con continuità aziendale – Continuità diretta ed indiretta – Salvaguardia della vita dell’azienda e della forza lavoro – Condizioni necessarie.
Concordato preventivo – Affitto d’azienda c.d. “ponte” – Contenuto dell’attestazione – Verifica dell’idoneità dell’affittuario – Disponibilità economica, garanzie, piano industriale adeguato.
Pur dovendosi ritenere che l’apprezzamento circa la realizzabilità della proposta competa solo ai creditori, non può escludersi dal sindacato del tribunale e, dunque, del pubblico ministero, una generale verifica preventiva in merito all’esistenza delle condizioni di legittimità formale e sostanziale della proposta concordataria e della relazione fidefacente, che ne certifica la veridicità e l’attuabilità. In fase di procedimento di verifica, pertanto, il tribunale è tenuto ad esplicitare e motivare la coerenza dei criteri e delle metodologie osservate nei controlli preventivi, volti a valutare la fattibilità del piano, anche in ragione dell’idoneità dell’attestazione del professionista ad assolvere la funzione di certificazione cui è diretta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L’introduzione dell’art. 186 bis L.F. non consente di aderire più all’orientamento giurisprudenziale e dottrinale, elaborato in conformità del decreto sviluppo 2012, che considerava l’affitto c.d. “ponte” quale concordato liquidatorio puro, giacché non solo, come in precedenza, il concordato “con ristrutturazione” ossia “con continuità diretta”, ma anche il “concordato con cessione”, ovvero “con continuità indiretta”, deve ritenersi ora ascrivibile alla categoria del concordato con continuità aziendale, che ipotizza una continuazione fisiologica della vita dell’azienda, sia essa in capo all’originario imprenditore, che in capo a terzi affittuari- acquirenti (nello specifico il tribunale ha, pertanto, ritenuto che l’affitto dell’azienda che precedeva la sua cessione, doveva considerarsi parte essenziale del piano concordatario e che, come tale, si inserisse nella continuità proprio in quanto l’affittuario si era impegnato ad acquistare il complesso dei beni e dei servizi funzionali all’attività d’impresa, salvaguardando, in particolare, la forza lavoro). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nel caso del concordato che prevede un affitto “ponte” in vista della cessione dell’azienda, la fattibilità del piano dipende, in un primo momento, dai flussi derivanti dal pagamento dei canoni e dell’ipotizzato prezzo d’acquisto, sicché il contenuto dell’attestazione deve incentrarsi sull’idoneità dell’affittuario, promissario acquirente, a far fronte ai propri impegni grazie non solo al patrimonio di cui dispone o alle garanzie su cui è in grado di fare affidamento, ma anche grazie alla realizzazione di un adeguato piano industriale (c.d. “business plan”). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12336.pdf