Tribunale di Rimini – Contratto di affitto dì azienda che prevede una facoltà di recesso a favore del curatore in caso di fallimento della locatrice: derogabilità del termine di sessanta giorni previsto dall’art.79 L.F.

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Data di riferimento: 
24/03/2015

 

Tribunale di Rimini 24 marzo 2015 – Est. Rossino.

 

Fallimento – Contratto d’affitto d’azienda – Clausola che prevede una più ampia facoltà di recesso –  Art. 79 L.F. –  Derogabilità.

 

La disposizione di cui all’art. 79 L.F., che prevede che, in caso di fallimento, il contratto d’affitto d’azienda non si sciolga, ma che entrambe le parti  possano, entro sessanta giorni, recedervi, non risulta inderogabile, stante che un’impresa in situazione di difficoltà può concludere delle convenzioni volte a rafforzare la tutela dei creditori in caso di suo fallimento (nello specifico il tribunale, ha pertanto ritenuto ammissibile l’ampiamento temporale della facoltà di recesso, in favore del curatore fallimentare, in quanto prevista da un’apposita clausola contenuta in un contratto d’affitto d’azienda, per il caso di fallimento della locatrice che intervenga in costanza di validità dell’accordo). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12405.pdf

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: