Tribunale di Belluno – Rigetto dell'istanza di fallimento che sia carente della prova del credito e la cui esistenza sia contestata dal debitore.

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Data di riferimento: 
11/03/2016

 

 

 

Tribunale di Belluno 11 marzo 2016 - Pres. Coniglio, Rel. Travia.

 

Fallimento – Istanza ex art. 6 L.F. - Credito contestato – Carenza di prova della sua esistenza  - Rigetto – Giudizio prognostico del tribunale sull'esito della lite – Esclusione.

 

Dinanzi ad un credito non portato da titolo definitivo e contestato dal debitore, il tribunale non può  che rigettare l'istanza di fallimento, in quanto la stessa risulta carente della prova dell'esistenza del credito che attribuisce all'istante la legittimazione ad attivare la procedura per la dichiarazione di fallimento; ciò in quanto deve escludersi che, in sede prefallimentare, il tribunale abbia il potere di valutare la fondatezza nel merito delle contestazioni mosse dal debitore alle ragioni dei propri creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Provvedimento segnalato dall’Avv. Cesare Mainardis

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: