Tribunale di Vicenza – Opposizione all’omologazione della proposta concordataria, proposta da un creditore appartenente ad una classe dissenziente, in particolare con riferimento alla formazione delle classi.
Tribunale di Vicenza 21 gennaio 2016 – Pres. Campo, Rel. Limitone.
Concordato preventivo – Suddivisione dei creditori in classi - Omologazione – Creditore appartenente ad una classe dissenziente – Opposizione – Migliore convenienza della procedura fallimentare - Onere della prova.
Concordato preventivo – Suddivisione dei creditori in classi - Finalità – Approvazione della proposta – Scopo consentito.
Concordato preventivo – Formazione delle classi – Ripartizione secondo una ragione economica - Legittimità.
Nell’ipotesi di cui alla seconda parte dell’art. 180, quarto comma, L.F., grava sull’opponente, appartenente ad una classe dissenziente, l’onere della prova circa la migliore convenienza della procedura fallimentare rispetto a quella concordataria e tale onere non si può ritenere minimamente assolto laddove la miglior convenienza sia stata affermata solo a livello meramente ipotetico-argomentativo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nulla vieta, in sede concordataria, di formare le classi dei creditori nel modo più consono al conseguimento del risultato utile dell’approvazione della proposta, essendo proprio questo lo scopo della suddivisione dei creditori in classi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non si possono ravvisare profili di illegittimità nella formazione delle classi laddove esista una ragione economica che unisce i loro appartenenti (nello specifico, in sede di proposta concordataria con cessione dei beni, erano state previste tre classi: quella dei fornitori strategici, quella delle banche e quella raggruppante tutti gli altri creditori). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160225160242.PDF