Tribunale di Prato - Il principio del miglior soddisfacimento dei creditori e la possibile deroga alla graduazione delle cause di prelazione in ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale.
Tribunale di Prato 07 ottobre 2015 – Pres. Est. Legnaioli.
Concordato in continuità – Graduazione delle cause di prelazione – Deroga ammissibile – Prosecuzione dell’attività – Utili d’impresa – Benefici aggiuntivi - Possibile destinazione ai chirografari - Raffronto con lo scenario liquidatorio – Applicazione del principio del miglior soddisfacimento dei creditori .
Concordato in continuità - Rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione – Possibili deroghe – Pagamento di prestazioni essenziali alla prosecuzione dell’attività – Altre ipotesi possibili di pagamento non graduato dei crediti di rango inferiore - Migliore soddisfazione dei creditori – Criterio decisivo di ammissibilità.
In ipotesi di concordato in continuità, la deroga alla graduazione delle cause di prelazione, che consente che il soddisfacimento dei creditori di rango inferiore possa aver luogo anche prima dell’integrale soddisfacimento di quelli di grado poziore, può essere ritenuta ammissibile laddove
si fondi sul principio del miglior soddisfacimento dei creditori, principio che deve considerarsi il
criterio interpretativo generale della nuova disciplina sul concordato in continuità (Risulta contrastare con tale principio, e pertanto non può essere assunta, la decisione dinon ritenere ammissibile una proposta concordataria per il solo fatto di prevedere che, una volta che siano integralmente soddisfatti attraverso la liquidazione del patrimonio i crediti prededucibili e privilegiati non degradati, gli utili d’impresa generati dalla prevista prosecuzione dell’attività possano essere destinati non solo ai privilegiati incapienti, che dovrebbero essere soddisfatti prima ed integralmente, ma anche ai chirografari, e ciò qualora risulti che tali creditori non potrebbero ottenere alcuna soddisfazione nell’alternativo scenario liquidatorio che la pronuncia di inammissibilità inevitabilmente aprirebbe). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il principio del miglior soddisfacimento dei creditori giustifica l’alterazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione nel concordato in continuità, non solo nel caso di prestazioni essenziali alla prosecuzione dell’attività (ipotesi previstadall’art. 182 quinquies comma 4 L.F. - ora, a seguito del D.L. 83/2015, comma 5), ma anche in tutti i casi in cui il pagamento di un credito di rango inferiore comporti una miglioresoddisfazione per tutti gli altri creditori, cosicché il mancato pagamento si tradurrebbe per questi in un pregiudizio. Una volta assicurato al privilegiato il soddisfacimento che potrebbe ottenere dalla liquidazione in sede fallimentare, l’utile generato dalla prosecuzione dell’attività di impresa costituisce un beneficio aggiuntivo che può essere liberamente distribuito tra i creditori, in quanto non consentire questa possibilità sul presupposto dell’inammissibilità della proposta che tale distribuzione preveda, significa imporre ai creditori una soluzione che li pregiudica e che non consente la loro migliore soddisfazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13844.pdf