Tribunale di Treviso – Concordato preventivo con prospettiva liquidatoria – Falcidia dei crediti ipotecari ed utilizzo del surplus ottenibile dalla dismissione degli immobili.
Tribunale di Treviso 16 novembre 2015 – Pres. Fabbro, Est. Rossi.
Concordato preventivo liquidatorio – Temporanea prosecuzione dell’attività da parte della controllata – Dismissione degli immobili – Assegnazione del surplus ai chirografari – Violazione delle cause legittime di prelazione – Esclusione.
Non viola il principio di cui all’art. 160, II comma, L.F. (che non consente, in sede di concordato preventivo, che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, qualora non soddisfatti integralmente, possano ricevere meno di quanto potrebbero ottenere sul ricavato, in ragione della collocazione preferenziale, in caso di liquidazione) la proposta concordataria che prevede di falcidiare i crediti ipotecari, per attribuire una consistente parte del futuro e stimato corrispettivo ottenibile dalla dismissione degli immobili ipotecati, anche ai crediti assistiti da privilegi generali ed ai chirografari, laddove l’esecuzione del piano concordatario, pur nella sua prospettiva liquidatoria, si ritiene possa far conseguire alla impresa concordataria un ricavo superiore a quello previsto in caso di fallimento; surplus ottenibile grazie al prospettato apporto fornito da una società controllata, sia nella fase della negoziazione delle vendite, sia nella fase di temporanea prosecuzione dell’attività di gestione degli immobili e dei servizi accessori (attività che, nello specifico, risultava assolutamente necessaria in quanto il patrimonio immobiliare era composto in sostanza da centri commerciali e da progetti di sviluppo immobiliare, che avrebbero tratto una significativa valorizzazione dalla continuità imprenditoriale e dalla presa in carico di nuove iniziative industriali). (Pierluigi Ferrini- Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13854.pdf