Tribunale di Milano – Condizioni di ammissibilità della proposta di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
13/10/2015

Tribunale di Milano, 13 ottobre 2015 – Est. D’Aquino.

 

Sovraindebitamento – Ammissibilità della proposta – Valutazione al momento del deposito.

Sovraindebitamento – Inammissibilità della proposta – Elementi di inammissibilità valutabili prima facie – Dichiarazione di inammissisbilità al momento della domanda di nomina dell’Organismo di composizione delle crisi.

Sovraindebitamento – Imprenditore assoggettabile a fallimento – Inammissibilità della domanda.

Sovraindebitamento – Istanza di designazione del professionista – Istanza di sospensione di procedure esecutive pendenti – Mancato deposito del piano – Inammissibilità.

 

Il momento in cui dev’essere valutata l’ammissibilità della proposta di composizione delle crisi da sovraindebitamento è quello nel quale detta proposta, con l’ausilio dell’Organismo di composizione delle crisi, viene depositata (art. 7, comma 1, legge 3/2012 e s.m.). (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Ove elementi di inammissibilità della proposta emergano prima facie dalla documentazione prodotta a corredo della domanda di nomina dell’Organismo di composizione delle crisi, e non siano idonei a mutare sino al momento del deposito della proposta, l’inammissibilità può essere rilevata immediatamente dal giudice designato, sia pure se al solo fine del rilievo dell’inammissibilità della nomina dell’Organismo, in quanto apparirebbe al contrario antieconomico gravare di costi il ricorrente per una attività che non potrebbe essere oggetto di esame da parte del giudice. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. a), legge 3/2012, non è ammissibile la domanda di sovraindebitamento presentata dall’imprenditore, quando lo stesso sia assoggettabile a fallimento in quanto non ricorrono nei suoi confronti le soglie quantitative di cui all’art. 1, comma 2, L.F. e non è ancora decorso l’anno di cui all’art. 10 L.F. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Sono inammissibili le istanze di designazione del professionista di cui all’art. 15, comma 9, legge 3/2012, in conformità dell’indicazione del ricorrente (trattandosi di organismo terzo che prescinde dalla designazione della parte), nonché l’istanza di sospensione di una procedura esecutiva immobiliare eventualmente pendente, posto che una simile istanza può essere presa in esame solo ove venga depositato il piano da parte dell’Organismo di composizione della crisi designato dal giudice. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata) 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=13623.php

 

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]