Tribunale di Bergamo – Concordato preventivo con riserva e affitto del ramo d’azienda: interpretazione alla luce del neo introdotto art 163 bis ultimo comma l.f. .

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Data di riferimento: 
23/12/2015

 

Tribunale di Bergamo, 23 dicembre 2015– dott. Mauro Vitiello presidente – dott.ssaLaura Giraldi giudice – dott.ssa  Giovanna Golinelli estensore.

 

Concordato preventivo con riserva ex art 161 comma 6 l.f. – Affitto d’azienda – Necessità di non paralizzare l’attività produttiva – Differimento della procedura competitiva – Ammissibilità.

 

Nel concordato preventivo con riserva ex art 161 comma 6 l.f., stante la necessità di non paralizzare l’attività produttiva salvaguardando l’integrità e il valore del ramo aziendale anche al fine di una migliore soddisfazione dei creditori, è possibile autorizzare l’immediata stipulazione di un contratto d’affitto d’azienda, e differire ad un momento successivo l’espletamento della procedura competitiva per l’individuazione del soggetto affittuario. (Nel caso di specie, si doveva provvedere alle manutenzioni ed al pagamento dei fornitori di energia indispensabili per impedire l'arresto del processo produttivo; il Tribunale ha quindi autorizzato la stipula dell'affitto di azienda con assunzione da parte dell'affittuaria degli oneri di manutenzione degli impianti e dalla rimessa in esercizio dell'attività d'impresa e con l'impegno di mantenere l'efficacia dell'offerta d'acquisto della stessa anche nell'ipotesi di fallimento del debitore). (Giulia Del Fabbro – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=14015.php

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: