Corte di Cassazione – Applicabilità o meno delle modifiche apportate dal d. l. 35/2005, convertito nella legge 80/2005, ed in particolare dall’art. 70 L.F. alla revocatoria fallimentare.

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Data di riferimento: 
29/10/2015

Corte di Cassazione , Sez. I civ., 29 ottobre 2015 n. 24868 – Pres. Ceccherini – Rel. Di Virgilio.

Fallimento – Revocatoria delle rimesse solutorie alla banca – Criterio del massimo scoperto – Inapplicabilità  alle procedure concorsuali ante d.l. 80/2005.

Le modifiche apportate all’istituto della revocatoria fallimentare si applicano, ai sensi dell’ art. 2, comma 2, del d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modifiche nella legge 14 maggio 2005 n.80, soltanto alle azioni proposte nell’ambito delle procedure concorsuali iniziate dopo il 17 marzo 2005, data di entrata in vigore del decreto stesso (alla luce di ciò, la Corte ha ritenuto che il criterio del massimo scoperto, cioè del differenziale tra l’ammontare raggiunto dalle pretese, nel periodo per il quale era provata la conoscenza da parte del ricorrente dello stato d’insolvenza, e quello alla data del fallimento, non fosse applicabile al caso di specie, che concerneva una revocatoria di rimesse bancarie ex art. 67, secondo comma L.F.,  in ragione della natura innovativa e non d’interpretazione autentica della disposizione dell’art. 70, terzo comma, L. F. che aveva fissato quel limite oggettivo all’obbligo di restituzione). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/151211130601.PDF

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: