Tribunale di Prato - Concordato preventivo - Deroga alla graduazione delle cause di prelazione basata sul principio della maggior soddisfazione dei creditori.
Tribunale di Prato 25 marzo 2015 – Pres. Rel. Legnaioli.
Concordato preventivo in continuità. – Attività aziendale – Destinazione degli utili ai creditori privilegiati declassati e ai chirografari – - Cause di prelazione - Deroga al divieto di alterazione – Applicazione del principio della maggior soddisfazione di creditori.
Concordato preventivo in continuità. – Attività aziendale – Alterazione delle cause legittime di prelazione – Pagamento delle prestazioni essenziali – Ammissibilità - Altri casi possibili - Scopo della maggior soddisfazione dei creditori- Criterio determinante.
In ipotesi di concordato preventivo in continuità che preveda la prosecuzione dell’attività aziendale da parte del proponente con contestuale cessione di tutti i beni, crediti, diritti e d’ogni attività ed utilità ad essa non funzionali, è ammissibile la proposta che prevede di destinare gli utili dell’attività non solo ai creditori privilegiati degradati a chirografari per insufficienza del patrimonio ma anche ai crediti chirografari, e ciò laddove il pagamento di un credito di rango inferiore comporti una soddisfazione migliore per tutti gli altri creditori. Il principio del miglior soddisfacimento dei creditori, principio cardine della nuova disciplina del concordato in continuità, consente infatti di derogare alla graduazione delle cause di prelazione che impone che, prima di passare al soddisfacimento dei creditori di rango inferiore, debbano essere soddisfatti integralmente quelli di grado poziore. (nel caso specifico è stata ritenuta ammissibile la proposta concordataria in quanto, in caso di liquidazione fallimentare o anche concordata, i creditori privilegiati incapienti non avrebbero ottenuto alcuna soddisfazione). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il principio della maggior soddisfazione dei creditori giustifica, nel concordato in continuità, il pagamentodei crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi, anche quando si tratti di crediti chirografari e vi siano crediti privilegiati che dovrebbero essere soddisfatti prima ed integralmente, e consente l’alterazione delle cause legittime di prelazione non solo nel caso di prestazioni essenziali alla prosecuzione dell’attività (come previsto dall’art 182 quinques, comma 4, L.F., divenuto comma 5 dopo la Novella del 2015) ma anche in tutti i casi in cui il pagamento di un credito di grado inferiore comporta una maggior soddisfazione di tutti i creditori, così che il mancato pagamento si tradurrebbe per questi in un pregiudizio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Massimiliano Ratti.
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