Corte d'Appello di Milano – Azione revocatoria esperita nei confronti di imprenditore che somministra beni e servizi in regime di monopolio e prova della conoscenza dello stato d'insolvenza.

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Data di riferimento: 
01/04/2015

Corte d'Appello di Milano 01 aprile 2015 – Pres. Buono – Est. Fagnoni.

Atto di appello – Tempestività della notifica – Riproposizione delle ragioni addotte in primo grado – Ammissibilità.

Amministrazione straordinaria - Gestore di servizi in regime di monopolio legale – Revocatoria ex art. 67 L.F. - Assoggettabilità -    Applicabilità degli artt. 1460 e 1461 c.c. - Gestore aereoportuale – Misure interdittive nei confronti dei vettori in stato di crisi – Possibilità di applicazione.

Revocatoria – Stato di insolvenza - Prova della conoscenza – Indizi – Ricorso a piani di rientro.

Relativamente alla notifica dell'atto di appello deve ritenersi che questa si perfezioni nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, onde risulta tempestiva, anche se avvenuta in ritardo rispetto al termine perentorio previsto a pena di decadenza dall'art. 325 c.p.c., qualora  il ritardo sia dipeso da eventi verificatisi nella fase sottratta al potere d'impulso della parte. A pena d'innammissibilità i motivi per cui si richiede l'appello devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, ma possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado purchè consentano al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure sollevate. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel caso di un imprenditore che somministri beni e sevizi in regime di monopolio legale si deve ritenere che questi non si trovi in un a situazione differenziata rispetto agli altri creditori assoggettabili a revocatoria ai sensi dell'art. 67 L.F., in quanto nei suoi confronti trovano applicazione, salvo deroga espressa, sia l'art. 1460 c.c. sull'eccezione di inadempimento, che l'art. 1461 c.c. sulla facoltà di sospendere la prestazione dovuta in ragione delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, e difettano, di conseguenza, i presupposti per cogliere nell'art. 2597 c.c., ossia nel suo obbligo a contrarre, una implicita previsione della sua non assoggettabilità  a revocatoria per l'impossibilità da parte sua di sottrarsi dall'obbligo legale di contrarre anche nei confronti di soggetti in situazione di evidente conclamata insolvenza  (nello specifico trattavasi di un gestore aereoportuale  che era stato sottoposto, in primo grado, a revocatoria, a seguito di azione promossa nei suoi confronti da due suoi vettori in amministrazione strordinaria, per aver accettato dagli stessi, pur conoscendone lo stato di insolvenza, nell'anno anteriore al decreto previsto dall'art. 2, secondo comma, del D.L. 347/03, pagamenti di tasse e diritti quale corrispettivo dei servizi effettuati; gestore  che aveva successivamente appellato tale decisione, pretendendo di essere giudicato esente da revocatoria per l'impossibilità da parte sua di applicare, anche in caso di necessità ed urgenza, nei confronti dei suoi debitori  e salvo successiva ratifica da parte dell'Enac, le misure interdittive previste dal regolamento di scalo e dal manuale dell'areoporto). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La dimostrazione della conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore può fondarsi anche su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti secondo i criteri di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c..Il ricorso a piani di rientro da parte della creditrice costituisce, in tal senso, un indiscutibile elemento indicatore di tale conoscenza, laddove tale pratica si inserisca in una situazione di irreversibile incapacità ad adempiere le proprie obbligazioni resa manifesta dalla morosità nei confronti dei fornitori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=12932.php

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]