Tribunale di Roma – Revoca dell’ammissione al patrocinio a carico dello Stato e liquidazione delle spese legali.
Tribunale di Roma, 22 luglio 2015 – dott. G. Russo presidente – dott. M. Vannucci giudice – dott. F. Miccio giudice.
Patrocinio a carico dello stato – Revoca – Assenza data accertamento modifiche reddituali - Effetti ai fini della liquidazione delle spese processuali - Retroattività
Poiché la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a carico dello Stato da parte del Giudice di un processo civile, ha effetto retroattivo ex art. 136 dpr. 115/2002 nell’ipotesi in cui dal provvedimento di revoca non emerga la data dell’accertamento delle modifiche reddituali, il compenso del difensore deve essere liquidato dal G.D. (avv. Giovanni Enrico Arcieri – Riproduzione riservata)
Reclamo avverso agli atti del G.D. - Soccombenza - Condanna al pagamento delle spese processuali - Sussistenza.
Nel procedimento di reclamo avverso gli atti del G.D. le spese seguono la soccombenza. (Nel caso specifico comunque il tribunale ha ritenuto vi fossero i presupposti per una parziale compensazione delle spese) (avv. Giovanni Enrico Arcieri – Riproduzione riservata)
Provvedimento segnalato dal prof. Claudio Scognamiglio.
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