Tribunale di Roma – Revoca dell’ammissione al patrocinio a carico dello Stato e liquidazione delle spese legali.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
22/07/2015

 

Tribunale di Roma, 22 luglio 2015 – dott. G. Russo presidente – dott. M. Vannucci giudice – dott. F. Miccio giudice.

 

 

Patrocinio a carico dello stato – Revoca – Assenza data accertamento modifiche reddituali - Effetti ai fini della liquidazione delle spese processuali - Retroattività

 

Poiché la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a carico dello Stato da parte del Giudice di un processo civile, ha effetto retroattivo ex art. 136 dpr. 115/2002 nell’ipotesi in cui dal provvedimento di revoca non emerga la data dell’accertamento delle modifiche reddituali, il compenso del difensore deve essere liquidato dal G.D. (avv. Giovanni Enrico Arcieri – Riproduzione riservata)

 

Reclamo avverso agli atti del G.D. - Soccombenza - Condanna al pagamento delle spese processuali - Sussistenza.

 

Nel procedimento di reclamo avverso gli atti del G.D. le spese seguono la soccombenza. (Nel caso specifico comunque il tribunale ha ritenuto vi fossero i presupposti per una parziale compensazione delle spese) (avv. Giovanni Enrico Arcieri – Riproduzione riservata)

 

Provvedimento segnalato dal prof. Claudio Scognamiglio.

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Roma 22 luglio 2015.pdf574.63 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]