Tribunale di Roma – Fondo comune d’investimento immobiliare di tipo chiuso; azione giudiziaria nei confronti della relativa società di gestione.
Tribunale di Roma 30 marzo 2015 – Est. Gagliardi.
Fondi comuni di investimento immobiliari chiusi – Separazione patrimoniale - Autonomia giuridica e capacità di stare in giudizio – Mancanza – Società di gestione – Legittimazione.
Fondo comune di investimento immobiliare chiuso – Liquidazione coatta amministrativa - Domanda giudiziale - Improcedibilità nei confrondi della società di gestione – Competenza degli organi di liquidazione.
I Fondi comuni d’ investimento immobiliare di tipo chiuso, pur godendo di un patrimonio separato, sono privi di autonoma soggettività giuridica e, pertanto, non hanno la capacità di stare autonomamente in giudizio per l’accertamento dei diritti patrimoniali immobiliari di loro pertinenza; detta legittimazione compete alle società che li gestiscono e rappresentano. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La gestione non è più attribuita a detta società ma compete agli organi della liquidazione, laddove un Fondo Comune di Investimento sia stato posto in liquidazione coatta amministrativa; in tale ipotesi deve essere dichiarata l’improcedibilità di qualsiasi domanda giudiziale promossa nei confronti della società di gestione (nello specifico di risoluzione per inadempimento da parte del Fondo e di risarcimento del danno) e ciò, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 83 del d.lgs. 385/93 e 57, comma 3, d. lgs. 58/1998, a partire dalla data di insediamento degli organi liquidatori e, comunque, dal terzo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento che ha disposto la la L.C.A. nei confronti del Fondo stesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=12991.php
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