Corte d’Appello di Venezia 19 febbraio 2015 – Ricorso per la dichiarazione di fallimento: rigetto per prescrizione del credito dell’istante.

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Data di riferimento: 
19/02/2015

 

Corte d’Appello di Venezia 19 febbraio 2015 – Ricorso per la dichiarazione di fallimento: rigetto per prescrizione del credito dell’istante.

 

Reclamo ex art. 22 L.F.

 

Corte d’Appello di Venezia 19 febbraio 2015 – Pres. Rossi – Est. Di Francesco

 

Fallimento – Istanza ex art. 6 L.F. - Rilevanza della contestazione – Accertamento della sussistenza del credito - Necessità.

 

Fallimento – Istanza ex art. 6 L.F. - Prescrizione del credito – Datori di garanzia reale –   Non solidarietà  - Inapplicabilità dell'art. 1310 c.c.  -  Irrilevanza delle azioni esecutive  al fine dell'accoglibilità del ricorso.

 

Fallimento –  Istanza ex art. 6 L.F. -  Fideiussori  coobbligati ex art. 1944 c.c. - Atti interruttivi –  Insussistenza - Rigetto del ricorso.

 

Ai fini del pregiudiziale accertamento della legittimazione alla richiesta  ex art. 6 L.F., è erronea la tesi della irrilevanza della contestazione del credito e dell’asserito obbligo di dichiarare il fallimento indipendentemente dall’accertamento della sussistenza del credito della parte istante. In ordine alla prescrizione del credito,  la regola stabilita dall’art. 1310 c.c., che stabilisce che l’interruzione contro uno dei debitori in solido ha effetto anche riguardo agli altri debitori, non vale nei confronti dei soggetti terzi datori di garanzia reale a favore di una società finanziata che  non siano anche fideiussori della stessa, in quanto non si tratta  di soggetti obbligati in solido ai sensi dell’art. 1944 c.c. ma solo di garanti dell’obbligo di restituzione del mutuo. Pertanto, non essendo   le procedure esecutive intentate nei loro confronti  sui  beni da loro costituiti in garanzia  idonee ad interrompere la prescrizione decennale del credito della garantita,  pur in presenza delle stesse va respinto, per mancanza di legittimazione , il ricorso per la dichiarazione di fallimento proposto dalla stessa finanziatrice che non abbia posto in essere atti interruttivi  nei confronti della mutuataria  nel decennio anteriore a tale istanza. (Pierluigi  Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Nonostante qualunque atto idoneo ad interrompere le prescrizione nei confronti dei coobbligati  in forza di un vincolo fideiussorio espanda i propri effetti sul debitore principale, deve ritenersi fondata l’eccezione di estinzione del credito ex art. 2934 c.c. e, pertanto,  giustificato il rigetto dell'istanza di fallimento, nel caso sia inutilmente decorso senza atti interrutivi  il termine  per l'intimazione di pagamento nei confronti  dei datori di quella garanzia personale (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=12352.php

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]