Tribunale di Mantova - Desistenza del creditore e segnalazione dell'insolvenza al pubblico ministero.

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Data di riferimento: 
12/03/2009

Tribunale di Mantova 12 marzo 2009 - Pres. Nora - Est. Laura De Simone.

Fallimento e procedure concorsuali - Istanza di fallimento - Desistenza del creditore ricorrente - Segnalazione dell'insolvenza al pubblico ministero da parte del tribunale - Ammissibilità - Violazione del divieto di iniziativa d'ufficio - Esclusione.

Il Tribunale fallimentare è legittimato alla segnalazione di cui all'art. 7 n. 2 legge fall. in esito all'estinzione per desistenza di una precedente istanza di fallimento, non potendo accomunarsi l'iniziativa d'ufficio alla mera segnalazione al Pubblico Ministero di una situazione da cui potrebbe risultare la sussistenza dell'insolvenza di un imprenditore, atteso che in questo secondo caso è il Pubblico Ministero che autonomamente vaglia la notizia pervenuta e valuta se proporre o meno l'istanza. (lds)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]