Tribunale di Parma – Sospensione della vendita in presenza di offerte d’acquisto migliorative pervenute dopo l’aggiudicazione.

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Data di riferimento: 
27/03/2015

 

Reclamo ex art. 36 L.F.

 

Tribunale di Parma, 27 marzo 2015

 

Fallimento – Curatore – Vendita beni – Sospensione – Art. 107, comma 4, L.F. – Offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa – Previsione espressa – Esclusione – Aggiudicazione – Saldo del prezzo – Reclamo – Rigetto.

 

In presenza di offerte irrevocabili di acquisto migliorative, pervenute dopo l’aggiudicazione dei beni ma prima del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicante, il curatore può sospendere la vendita in corso e disporre una nuova vendita, non essendosi concluso il procedimento di aggiudicazione e non essendo intervenuto il trasferimento della proprietà dei beni. La possibilità di offerte migliorative è ammessa anche in assenza di una espressa previsioni nel bando d’asta, trattandosi di una previsione di legge (ex art. 107, comma 4, L.F.) e in quanto, in ambito fallimentare, le attività liquidatorie sono tese al massimo realizzo a favore della massa creditoria (Il G.D. ha rigettato il reclamo avverso gli atti del curatore in forza dei quali era stata consentita la presentazione di offerte in aumento e disposta una nuova vendita dei beni di pertinenza del fallimento già aggiudicati alla reclamante). (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]