Corte d'Appello di Ancona – Esame del giudice al fine dell'accertamento dello stato d'insolvenza di una società in liquidazione.
Corte d’Appello di Ancona 11 dicembre 2014 – Pres. Est. Formiconi.
Fallimento di società in liquidazione – Riscontro del giudice – Accertamento dell'incapacità di estinguere le obbligazioni – Protesti e pignoramenti – Non necessità della sussistenza.
Fallimento di società in liquidazione – Decisione del giudice – Esame complessivo – Indicazione degli elementi su cui si basa la propria valutazione.
Ai sensi dell’art. 5 L.F., lo stato di insolvenza di una società in liquidazione, non proponendosi la stessa di restare sul mercato, è riscontrabile dal giudice qualora, sulla base dei dati di bilancio esposti non appaia dotata di un attivo tale da consentirle di estinguere le obbligazioni ed i beni facenti parte del patrimonio societario non siano idonei a coprire le passività risultanti. Lo stato di insolvenza dell’imprenditore è pertanto configurabile anche in assenza di riscontri circa la sussistenza di protesti e pignoramenti, posto che è l’incapacità del debitore a fronteggiare le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli inadempimenti in cui si concretizza e i fatti esteriori in cui si manifesta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ai fini di una corretta decisione è sufficiente che il giudice, dopo aver vagliato nel loro complesso tutte le risultanze e le argomentazioni prospettate, senza la necessità di effettuarne una valutazione analitica e senza la necessità di confutare specificatamente i singoli reclami, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo giudizio e precisi l’iter seguito nella propria valutazione, implicitamente così disattendendo quelle con essa incompatibili (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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