Tribunale di Benevento – Termine annuale dalla cancellazione dal Registro delle imprese per la dichiarazione di fallimento e sua prorogabilità. Possibilità per l'imprenditore di provare la sua non fallibilità.

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Data di riferimento: 
31/03/2015

 

Tribunale di Benevento 19 dicembre 2014 – Pres. Est. Monteleone.

 

Fallimento – Cancellazione dal Registro delle imprese – Termine annuale – Effetto estintivo per il debitore.

 

Fallimento –  Persone fisiche e collettive cancellate d'ufficio – Cancellazione  dal Registro delle imprese –  Presunzione di cessazione dell'attività – Creditore e pubblico ministero – Possibilità della prova contraria.

 

Istanza di fallimento – Qualità di imprenditore – Requisito sufficiente – Possibilità per l'imprenditore di provare la non fallibilità

 

La cancellazione  dal Registro delle imprese è, ai sensi dell'art 10 l.f., condizione necessaria affinchè l'imprenditore individuale o collettivo possa beneficiare del termine annuale entro il quale ne può essere dichiarato il fallimento. Infatti, a seguito dell'intervento correttivo introdotto dal d. lgs. 169/2007, il debitore, per anticipare il decorso di tale termine, non può dimostrare di aver cessato l'attività di impresa prima della cancellazione in quanto il secondo comma dell'art. 10 prevede soltanto per il creditore o per il pubblico ministero e non anche per l'imprenditore la possibilità di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività d'impresa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Per gli imprenditori  persone fisiche e per le società cancellate d'ufficio la cancellazione dal Registro delle imprese non è da sola sufficiente in quanto essa deve accompagnarsi anche alla effettiva cessazione dell'attività d'impresa, mediante disgregazione del complesso aziendale altrimenti il termine annuale non decorre. Per ragione di certezza del diritto, si presume, infatti, che al momento della cancellazione dal Registro delle imprese l'attività di impresa sia già terminata, ma il creditore o il pubblico ministero sono ammessi a provare il contrario, ossia che l'impresa ha continuato in realtà ad opoerare e dunque ad esistere, per ottenere la dichiarazione di fallimento dopo l'anno dalla cancellazione della stessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Dal punto di vista processuale, il creditore che agisce in giudizio per senir dichiarare il fallimento del suo debitore deve limitarsi a dedurne la qualità imprenditoriale e dovrà  essere quest'ultimo a dover invocare e provare la propria qualità di imprenditore non fallibile (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]