Tribunale di Milano - Insensibilità della Società di Gestione del Risparmio alle obbligazioni del Fondo di Investimento e sua non assoggettabilità a fallimento.

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Data di riferimento: 
21/11/2014

 

Tribunale di Milano 21 novembre 2014 – Est. Lupo

 

Crediti nei confronti dei Fondi comuni di investimento – Istanze nei confronti delle Società di Gestione del Risparmio – Inammissibilità – Separazione dei patrimoni.

 

Società di Gestione del Risparmio – Non assoggettabilità a fallimento – Liquidazione coatta ex art. 80 del T.U.B.

 

I Fondi comuni di investimento costituiscono patrimoni separati dalle Società di Gestione del  Risparmio che li hanno istituiti; è pertanto infondata ogni pretesa (nello specifico un' istanza di fallimento) fatta valere nei confronti della Società di Gestione per crediti nei confronti del Fondo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Le Società di Gestione del Risparmio non sono in ogni caso assoggettabili a fallimento in quanto non soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dall’art. 80 del T.U.B..(Pierluigi Ferrini – Riproduzione  riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]