Tribunale di Caltagirone – Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c. e autorizzazione del tribunale.
Tribunale di Caltagirone, 13 novembre 2014 – Pres., rel. Francola.
Fallimento – Beni da pignorare – Ricerca con modalità telematiche – Art. 492 bis c.p.c. –Autorizzazione del presidente del tribunale – Esigenza di garantire la privacy del debitore da abusi dei creditori.
Le ragioni sottese alla previsione dettata dall’art. 492 bis c.p.c., sulla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, della necessaria autorizzazione da parte del presidente del tribunale deve rinvenirsi nell’esigenza di garantire la privacy del debitore da eventuali abusi dei creditori e, pertanto, in caso di fallimento del debitore può ritenersi sufficiente l’autorizzazione del tribunale fallimentare, così che il curatore può ritenersi legittimato, sin dall’apertura della procedura, ad effettuare le ricerche necessarie per la ricostruzione dell’attivo e del passivo della società fallita mediante la consultazione delle banche dati pubbliche. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
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