Tribunale di Catanzaro - La prova indiziaria dello stato di insolvenza ai fini dell’azione revocatoria .

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Data di riferimento: 
27/09/2014

 

Tribunale di Catanzaro 27 settembre 2014 - Est.  Maria Pia De Lorenzo.

 

Revocatoria fallimentare - Scientia decotionis - Prova in capo al curatore - Elementi indiziari - Ammissibilità  .

 

 Ai fini di provare la scientia decotionis in capo al contraente la giurisprudenza di legittimità in materia di revocatoria fallimentare, afferma che se la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d’insolvenza dell’imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, poiché la legge non pone limiti ai mezzi a cui può essere affidato l’assolvimento dell’onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere la scientia decotionis. In particolare tale prova può dirsi raggiunta legittimamente non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello status di decozione dell’impresa (prova inesigibile perché diretta) né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di creditore avveduto) bensì quando la probabilità della scientia decotionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si è concretamente trovato ad operare il creditore del fallito (Giulia Del Fabbro - Riproduzione riservata).

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]