Tribunale di Asti – Composizione della crisi da sovraindebitamento e inammissibilità della proposta che contempli il pagamento dilazionato del credito ipotecario.
Tribunale di Asti, 18 novembre 2014 – Est. Francioso.
Composizione della crisi da sovraindebitamento – Pagamento non integrale e non immediato dei creditori privilegiati – Pagamento dilazionato del credito ipotecario – Inammissibilità della proposta.
Composizione della crisi da sovraindebitamento – Mancata produzione della dichiarazione dei redditi – Inammissibilità della proposta – Impossibilità di ricostruire la situazione economica e patrimoniale e di valutare la fattibilità del piano.
In materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, deve ritenersi inammissibile la proposta ogni qualvolta essa non preveda il pagamento integrale (salva l’ipotesi di cui all’art. 7, comma 1, secondo periodo, l. 3/2012) e immediato (salva la moratoria di cui all’art. 8, comma 4, l. 3/2012) dei creditori privilegiati. Tale inammissibilità, che discende dal combinato disposto dell’art. 8, comma 4 e 11, comma 2, l. 3/2012, nonché dal principio generale della par condicio creditorum, trova conferma nei seguenti elementi: a) tenore letterale dell’art. 7, comma 1, secondo periodo, a mente del quale “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile (…), avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”; b) esclusione del credito privilegiato dal computo dei crediti necessari ai fini del raggiungimento della maggioranza per l’omologazione dell’accordo (che non si giustificherebbe se non in virtù del pagamento integrale e immediato dei privilegiati, salve le deroghe di cui agli artt. 7 e 8, l. 3/2012); c) previsione del venir meno della moratoria nell’ipotesi di vendita del bene sul quale insiste la causa di prelazione. Dunque, la proposta che contempli il pagamento dilazionato del credito ipotecario, equivale, in assenza di un accordo concluso con il singolo creditore, ad una proposta di soddisfazione non integrale del pagamento privilegiato ed è, pertanto, inammissibile. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
In materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, qualora il ricorrente ometta di produrre la dichiarazione dei redditi, la proposta è da considerarsi inammissibile, in quanto tale omissione non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore ed impedisce all’attestatore di valutare la fattibilità del piano. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
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