Tribunale di Rimini – Impredicabilità degli effetti restitutori in sede di azione revocatoria e condizione di assoggettabilità del bene a sequestro giudiziario e conservativo.

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Data di riferimento: 
23/07/2014

Tribunale di Rimini 23 luglio 2014 – Pres. Talia – Est. La Battaglia.

Sequestro giudiziario -  Bene mobile o immobile - Consegna ad un custode – Ammissibilità.

Sequestro conservativo  ex art. 2905, secondo comma, c.c. -  Canoni d’affitto versati dal sub acquirente – Non assoggettabilità per iniziativa del curatore.

Il ricorso al rimedio cautelare del sequestro giudiziario è ammissibile a condizione sia rivolto a far conseguire ad un custode, ex artt. 670 e 676 c.p.c., la materiale disponibilità di un “bene mobile o immobile”, non di un mero diritto di credito accessorio (nel caso specifico il curatore, in relazione ad una azione revocatoria fallimentare ed ordinaria ex art. 2901 c.c. , aveva   invece richiesto il sequestro giudiziario di un’azienda alberghiera, ceduta dal fallito ad un terzo e poi da questi  affittata  ad un “subacquirente, e ciò però solo al fine di far riscuotere da un custode nell'interesse della procedura  i relativi canoni d’affitto) (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

Non è possibile disporre, su richiesta del curatore, il sequestro conservativo, ex art. 2905, secondo comma, c.c. sui canoni d’affitto versati dal sub acquirente all’apparente proprietario, poiché essi non sono ciò che è uscito dal patrimonio del fallito, non spettano alla curatela fallimentare e, soprattutto, non rappresentano  un “bene” giuridico in senso stretto, rappresentando piuttosto la misura di un diritto di credito accessorio a quello relativo al valore della cosa oggetto della revocatoria.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]