Tribunale di Piacenza - Revocatoria delle rimesse in conto corrente – Irrilevanza della distinzione fra conto scoperto e conto passivo – Valutazione della consistenza e della durevolezza.

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Data di riferimento: 
23/12/2014

Tribunale Piacenza 23 dicembre 2014 - - Est. Gabriella Schiaffino.

Revocatoria fallimentare – Rimesse bancarie – Conto scoperto conto passivo irrilevanza – Consistenza e durevolezza – Nozione.

Analogamente con quanto già ritenuto da altra giurisprudenza di merito, e, sia pure in modo incidentale dalla Corte di Cassazione con sentenza del 7 ottobre 2010 n 20834, peraltro relativa ad una fattispecie disciplinata dalla normativa ante 2005, la nuova formulazione dell’art 67 L. Fall. mostra il superamento della tradizionale e precedente distinzione, ai fini della qualifica di una rimessa come revocabile o meno, tra conto scoperto e conto passivo.(Francesco Gabassi – Riproduzione riservata) 

Il duplice riferimento legislativo alla durevolezza e alla consistenza può anche essere inteso come riferimento a una riduzione dell’esposizione che permanga durevole, cioè che sia di importo e di durata tale da attestare come il rientro non sia fisiologico alla vita di un conto attivo per la vita della società, cioè caratterizzato da continue movimentazioni, ma sia divenuto di fatto funzionale a soddisfare il credito della banca che si riduca stabilmente con rientri consistenti anche se non necessariamente definitivi, non potendo,invece, operare la previsione nella differente ipotesi, ad esempio, di un conto corrente congelato. In tale ottica, in linea generale, la verifica necessaria da svolgere deve essere fatta caso per caso, e non secondo criteri strettamente percentuali fissi, come anche proposti da altri Tribunali secondo i quali la rimesse revocabile è, ad esempio, quella pari al 10% del differenziale di cui all’art 70 L Fall qualora il rientro non sia stato seguito da addebiti immediatamente successivi a distanza di pochi giorni dall’accredito in esame. La valutazione indicata, deve necessariamente essere tendenziale, cioè rapportata all’andamento del conto nel periodo di osservazione, peraltro molto contenuto, di soli sei mesi, secondo un criterio non circoscritto all’esame delle singole rimesse, ma al loro andamento complessivo, tenuto anche conto dell’importo medio di esse rapportato, ad esempio all’importo medio dell’esposizione debitoria del correntista. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: