Tribunale di Varese – Requisiti dimensionali per l’accesso all’amministrazione straordinaria delle c.d. grandissime imprese ex d.l. 347/2003
Tribunale di Varese, 27 agosto 2014 – Pres. Paganini, Rel. Cosentino.
Procedura di amministrazione straordinaria delle imprese c.d. grandissime – Decreto legge 347/2003, convertito in legge 39/2004 – Requisiti dimensionali – Numero minimo di dipendenti ex art. 1, lett. a) – Imprese appartenenti a un gruppo – Requisito temporale – Costituzione del gruppo da almeno un anno – Necessità.
Il parametro quantitativo di cui all’art. 1, lett. a), d.l. 347/2003, convertito in l. 39/2004, in relazione al numero minimo di lavoratori subordinati necessario per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese c.d. grandissime, va verificato sommando il numero dei dipendenti in forza a ciascuna delle imprese appartenenti al gruppo, divenendo essenziale la preventiva perimetrazione del gruppo di imprese richiedenti la procedura. L’impresa che sia priva, da sola, dei requisiti di ammissione, intanto può essere ammessa all’amministrazione straordinaria ex d.l. 347/2003, in quanto appartenente ad un gruppo di imprese complessivamente in possesso dei requisiti dimensionali richiesti, costituito da almeno un anno. La ratio di queste previsioni è quella di costituire una barriera all’uso strumentale delle procedure in questione e assicurare la sussistenza sufficientemente stabile e non occasionale ed estemporanea dei requisiti atti ad identificare imprese di grandi o grandissime dimensioni, davvero meritevoli della speciale procedura. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
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