Tribunale di Ravenna – Art. 118, co. 3 bis, d. lgs. 163/2006: pagamento dei crediti sorti nel corso della procedura di concordato preventivo ed esclusione di quelli anteriori.
Tribunale di Ravenna, 26 marzo 2014 – Pres. Lacentra, Est. Farolfi.
Concordato preventivo – Art. 118, co. 3 bis, d. lgs. 163/2006 – Contratti pubblici – Contratto di appalto – Pagamento delle prestazioni eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti – Crediti sorti nel corso della procedura – Crediti anteriori – Attestazione ex art. 182 quinquies l. fall.
L’art. 118, co. 3 bis, d. lgs. 163/2006, secondo il quale “è sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite (…) dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del tribunale competente per l’ammissione alla predetta procedura” deve essere interpretato nel senso che esso riguarda i casi di autorizzazione al pagamento diretto da parte del committente di crediti dei subfornitori sorti nel corso della procedura di concordato preventivo, anche con riserva; diversamente, per i crediti anteriori, non si può prescindere dall’attestazione ex art. 182 quinquies l. fall., non essendo possibile introdurre eccezioni alla regola della par condicio creditorum se non nei casi espressamente previsti dalla legge: detta interpretazione non è di ostacolo alla realizzazione delle finalità di prosecuzione dell’attività caratteristica dell’impresa in crisi e, contemporaneamente, della realizzazione di opere e commesse pubbliche, ed è, inoltre, quella che meglio contempera le esigenze di tutela dei creditori “anteriori”, destinati a subire la falcidia concordataria, nonché l’unica che non viola le regole di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).
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