Tribunale di Udine - Art. 2467 c.c.: estensibilità della norma alle S.p.A. - Finanziamenti indiretti e postergazione

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Data di riferimento: 
03/03/2009

Tribunale di Udine, sentenza n. 324/09  del 21 febbraio 2009
pubblicata in data 3 marzo 2009

dott. Alessandra Bottan Griselli
dott. Gianfranco Pellizzoni
dott. Mimma Grisafi (Giudice rel.)

Deve ritenersi possibile (e doverosa in una lettura costituzionalmente orientata) l'applicazione in via analogica dell'art. 2467 c.c., ogni qualvolta la s.p.a. (ma anche l'accomandita per azioni), presenti una struttura "chiusa" analoga a quella delle s.r.l.: ossia una società con base azionaria ristretta, con soci partecipi all'attività economica e comunque coinvolti nella sua gestione, non meri "investitori", soci quindi che per la "misura", o anche solo la "qualità", della loro partecipazione siano assimilabili a quelli di srl.
(Francesco Gabassi- Riproduzione riservata)

Sono' qualificabili come finanziamenti non solo ogni apporto del socio da cui derivi un debito della società, e non abbia una diversa causa giuridica, ma anche le varie garanzie prestate dal socio nell'interesse della società che rientrano nel concetto normativo di "finanziamento in qualsiasi forma effettuato" poiché è evidente che proprio la prestazione di garanzie reali o personali (fidejussioni) rilasciate dal socio è ciò che consente alla società di ricorrere a prestiti, o anche a garanzie di terzi, altrimenti non ottenibili.
(Francesco Gabassi . Riproduzione riservata)

In assenza di disposizioni transitorie, l'art. 2467 cc é applicabile a tutti i finanziamenti che alla data dell'1/1/04 sono ancora in corso e da rimborsare, purchè al momento del finanziamento sussistano i presupposti applicativi della disciplina.
(Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]