Tribunale di Firenze – Finanziabilità del credito fondiario e nullità del contratto.

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Data di riferimento: 
30/10/2014

Tribunale di Firenze, 30 ottobre 2014 – Pres. M.G. Damonte - Rel. I. Mariani.

Fallimento – Curatore – Credito chirografario – Opposizione allo stato passivo – Mutuo fondiario –Normativa di sistema – Limite di finanziabilità del credito fondiario – Banca – Interesse del ceto creditorio.

Fallimento – Curatore – Credito chirografario – Opposizione allo stato passivo – Mutuo fondiario –art. 38 TUB, Delibera CICR 22 aprile 1995, Circolare Banca d’Italia n. 229/1999 titolo V, cap. I, sez. II – Limite di finanziabilità del credito fondiario – Elementi essenziali del contratto – Norma imperativa – Nullità.

Fallimento – Curatore – Credito chirografario – Opposizione allo stato passivo – Mutuo fondiario – Limite di finanziabilità del credito fondiario – Violazione del limite – Nullità del contratto – Unicità del contratto.

Fallimento – Curatore – Credito chirografario – Opposizione allo stato passivo – Mutuo fondiario – Limite di finanziabilità del credito fondiario – Onere della prova.

 

La normativa di sistema che regolamenta l’attività della Banca e che la sottopone a particolari forme di controllo non può essere considerata una normativa a tutela del solo interesse bancario alla conservazione dell’integrità patrimoniale, atteso che un esercizio scorretto dell’erogazione del credito viola l’interesse del ceto creditorio nel suo insieme e che il mancato adempimento delle obbligazioni nei riguardi dei creditori meno tutelati crea un effetto a catena di fallimenti, perdita di posti di lavoro e crisi economica generale. (Nel caso di specie con riguardo alla normativa sulla finanziabilità dei mutui fondiari). (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

La normativa che fissa limiti e vincoli all’attività creditizia incide direttamente sull’oggetto del contratto e riguarda elementi essenziali dello stesso, essendo volta a regolare la genesi del rapporto contrattuale. La normativa che fissa i limiti di finanziabilità del credito fondiario è pertanto norma imperativa, la cui violazione determina nullità del contratto ex art. 1418, primo comma, c.c. (Nel caso di specie il Tribunale si è pronunciato con riguardo al combinato disposto dell’art. 38, secondo comma, TUB e della delibera del CICR 22.04.1995, che fissa l’ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario nell’80% del valore dei beni ipotecati o del costo dei lavori da eseguire sugli stessi). (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

Nel caso di erogazione di somme in supero rispetto al limite di finanziabilità del credito fondiario non può essere dichiarata la nullità parziale del contratto per le sole somme eccedenti il detto limite, non essendo il contratto di mutuo frazionabile (in fondiario fino al limite del massimo finanziabile e in ordinario per l’eccedenza) e avendo le parti inteso stipulare un unico contratto in ragione (in particolare la Banca) delle specificità e dei privilegi del credito fondiario rispetto al credito ipotecario. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

È onere della Banca dimostrare il rispetto del limite di finanziabilità del credito fondiario, attesa l’inerenza del fatto da provare alla posizione soggettiva ed essendo impossibile per il creditore accedere alla documentazione della Banca o avere le adeguate conoscenze per attivare ritualmente la richiesta ex art. 210 c.p.c. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]