Tribunale di Busto Arsizio – Concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis l.f. e cessione d’azienda.
Tribunale Busto Arsizio 01 ottobre 2014 - Pres. Leotta - Est. Elisa Tosi.
Concordato preventivo - Attività di impresa cessata prima della presentazione della domanda o immediatamente dopo il decreto di omologazione - Continuità aziendale ex art. 186 bis l.f. - Esclusione
Concordato preventivo – Continuità aziendale - Prosecuzione dell’esercizio dell’impresa dopo l’omologazione anche tramite affitto d’azienda – Necessità.
Non può qualificarsi con continuità aziendale un piano che preveda la cessione dell’azienda immediatamente dopo il decreto di omologazione (ipotesi configurabile ogniqualvolta si sia in presenza di una offerta irrevocabile di acquisto il cui perfezionamento è attuabile subito dopo la chiusura della procedura), perché in tal caso non vi è spazio per alcun esercizio dell’azienda da parte del debitore nella fase esecutiva del concordato né vi è alcun rischio di impresa gravante sui creditori sociali. A maggior ragione, non si potrebbe mai configurare un concordato preventivo in continuità nel caso in cui l’attività di impresa fosse di fatto cessata già alla presentazione della domanda o nelle more dell’omologazione, secondo quanto precisato dall’art. 186bis, ultimo comma, L.F.. (Francesco Gabassi – riproduzione riservata)
La norma di cui all’art.182 quinquies comma 4 L.F. che ipotizza una “domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale...ai sensi dell’articolo 161 sesto comma” e cioè una domanda con riserva di concordato con continuità prevede soltanto, che in sede di presentazione della domanda di concordato con riserva il debitore possa anticipare che il piano prevedrà la continuità e, in questo caso, potrà chiedere al Tribunale, a determinate condizioni, di essere autorizzato a pagare crediti anteriori. La norma non trasforma quindi in “prosecuzione dell’attività d’impresa” (che richiede l’indicazione dei flussi di cassa e la speciale attestazione del professionista) la normale conduzione dell’azienda che il debitore non spossessato (se non in forma attenuata) conserva anche dopo la proposizione della domanda di concordato quale ordinario esercizio dell’attività imprenditoriale e che è, quindi, irrilevante ai fini della qualificazione del concordato. (Francesco Gabassi – riproduzione riservata)
Vanno escluse dal novero della continuità aziendale tutte le fattispecie concordatarie caratterizzate dalla presenza di un contratto di affitto d’azienda. In particolare, non rientrano nella nozione di concordato con continuità aziendale le ipotesi in cui tale contratto, sia pure corredato da un impegno irrevocabile di acquisto da parte dell’affittuario, sia stato stipulato prima del deposito della domanda ex art. 161 L.F. o comunque prima dell’omologazione, atteso che il piano così strutturato non potrà contemplare l’esercizio dell’impresa come elemento di acquisizione del fabbisogno per il soddisfacimento dei creditori e posto che la cessione dell’azienda avverrà quando questa non sarà più in esercizio da parte del debitore. (Francesco Gabassi – riproduzione riservata)
Il concordato può essere ricondotto all’istituto di cui all’art. 186bis l.F. in tutte le ipotesi in cui il debitore prosegue nell’esercizio dell’impresa dopo l’omologazione: in via temporanea perché in vista di una cessione (anche eventualmente preceduta dall’affitto purché lo stesso intervenga dopo un periodo di gestione da parte del debitore) o in via definitiva perché in prosecuzione diretta in vista di un risanamento. Né appare rilevante l’eventuale prevalenza o marginalità dei flussi derivanti dalla prosecuzione dell’attività aziendale nell’economia complessiva del piano. In altri termini, il mantenimento in esercizio anche di una sola parte o ramo dell’azienda, per quanto ridotta e ridimensionata rispetto all’originaria attività di impresa, è sufficiente a determinare l’integrale applicazione dello speciale statuto del “concordato con continuità”, senza che sia necessario compiere alcuna indagine comparativa (Francesco Gabassi – riproduzione riservata).
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