Tribunale di Ravenna – Natura eventuale dei crediti dei soci finanziatori in sede fallimentare.

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Data di riferimento: 
20/05/2014

 

Tribunale di Ravenna 20 maggio 201 per la dichiarazione del fallimento4 – Pres. Lacentra – Est. Farolfi

 

Nuovo art. 6 l.f. - Iniziativa officiosa del Tribunale – Esclusione –  Potere da parte dello stesso di disporre mezzi istruttori -  Compatibilità col potere di inziativa dei creditori.

 

Procedura fallimentare – Credito dei soci finanziatori – Postergazione ex art. 2467 c.c. . - Non diritto agli accantonamenti a riserva.

 

Art. 2467 c.c. - Finanziamenti in corso alla data del 1/1/2014 -  Applicabilità della norma.

 

Nel vigore della nuova formulazione dell’art. 6 l.f. si deve ritenere che l’attitudine del procedimento a pervenire ad una pronuncia di merito (costituito dall’accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi di fallibilità) sia necessariamente condizionata dalla qualità di creditore in capo al ricorrente, qualità che ne giustifica la legittimazione attiva e la stessa procedibilità del ricorso, essendo venuto meno il potere di iniziativa officiosa del Tribunale. Quanto affermato non è inficiato dalla circostanza che il procedimento volto alla declaratoria fallimentare abbia conservato indubbi tratti pubblicistici, confermati dalla conservazione del potere di disporre mezzi istruttori in capo al Tribunale (vds. art. 15 c. 6 l.f.), posto che la facoltà di disporre od ammettere mezzi istruttori ulteriori rispetto a quelli richiesti dalle parti, comunque deve coordinarsi con l’esistenza e procedibilità di una domanda di fallimento da parte di un soggetto creditore istante. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Il credito del socio finanziatore, all’interno di una procedura fallimentare, va considerato non già e non tanto un credito semplicemente condizionato, quanto piuttosto un credito del tutto eventuale, al più ammissibile con postergazione (postergazione prevista in generale dal disposto degli artt. 2467  c.c., che esclude il diritto per i soci finanziatori di una società in crisi di concorrere in pari grado con gli altri creditori sociali) e senza alcun diritto agli accantonamenti a riserva, come invece disposto per i creditori effettivamente condizionali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

In assenza di disposizioni transitorie, l'art. 2467 cc é applicabile a tutti i finanziamenti che alla data dell'1/1/2004, e pertanto in epoca antecedente alla riforma societaria,  sono ancora in corso e da rimborsare, purché al momento del finanziamento sussistano i presupposti applicativi della disciplina. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]