Tribunale di Busto Arsizio – Legittimazione attiva all’azione per la risoluzione del concordato preventivo.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 24/11/2014 - 09:15
Versione stampabile
Data di riferimento:
23/07/2014
Tribunale di Busto Arsizio, 23 luglio 2014, Pres. Marco Lualdi, est. Linda Vaccarella
Concordato preventivo – Art. 186 l.f. - Azione di risoluzione per inadempimento – Legittimazione attiva – Società concordataria - Esclusione
La società debitrice, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale non sono legittimati ad agire per la risoluzione del concordato preventivo in caso di inadempimento della società agli obblighi assunti con la proposta, stando infatti al tenore letterale dell’art. 186 l.f., gli unici legittimati alla proposizione di tale azione sono i creditori. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
Provvedimento segnalato dall’avv. Alessandro Albè
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
Allegato | Dimensione |
---|---|
Trib. Busto Arsizio 23 luglio 2014.pdf | 2.41 MB |
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]