Cassazione Civile – Apertura del fallimento e perdita di legittimazione processuale del debitore: inopponibilità della sentenza alla massa dei creditori.
Cassazione Civile, Sez. VI, ord. n. 21363, 9 ottobre 2014, Pres. Di Palma, Rel. Scaldaferri.
Dichiarazione di fallimento – Interruzione del processo – Perdita di legittimazione processuale del debitore – Art. 43 l. fall. – Inopponibilità alla massa dei creditori.
L’apertura del fallimento determina ex art. 43 l. fall. l’automatica perdita di legittimazione processuale del debitore e l’interruzione del processo. Pertanto, la sentenza che venga comunque pronunciata nei confronti del debitore fallito non è nulla, né inutiliter data, bensì soltanto inopponibile alla massa dei creditori, in quanto l’eventuale definizione del processo, pur non potendo in alcun modo vincolare tali soggetti rimasti estranei al suo svolgimento, è invece pienamente efficace nei confronti del fallito tornato in bonis. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
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Cass. Civ. 9 ott. 2014 n.21363.pdf | 1.4 MB |