Corte di Cassazione (34371/2023) – Qualora tra un giudizio tributario di primo grado e quello di secondo grado intervenga il fallimento del contribuente la notifica dell'impugnazione deve aver luogo in persona del curatore.
Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 07 dicembre 2023, n. 34371 - Pres. Enrico Manzon, Rel. Filippo D'Aquino.
Giudizio tributario di primo grado – Fallimento dai contribuenti intervenuto nelle more del giudizio di secondo grado – Atto di appello proposto dall'Ufficio - Avvenuta notificazione nei confronti di quei soggetti anziché del curatore - Mancata costituzione dei contribuenti - Nullità della notifica – Necessaria rinnovazione.
Qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, la notifica dell'atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del debitore che sia stato assoggettato a procedura concorsuale liquidatoria anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e dovendo pertanto la notifica essere effettuata presso il domicilio dell'organo pubblico cui spetta, per effetto dello spossessamento intervenuto, la rappresentanza della stessa; di conseguenza, in caso di omessa costituzione del fallimento, deve disporsene la rinnovazione. [nello specifico, essendo la disciplina della nullità della notificazione applicabile anche al processo tributario, la Corte ha, con riferimento alla dichiarazione di fallimento dei contribuenti intervenuto tra i giudizi tributari di primo e secondo grado, nel corso del quale gli stessi non si erano costituiti, pertanto cassato con rinvio una sentenza della CTR ai fini dell’integrazione nelle forme di cui all'art. 291 c.p.c. del contraddittorio nei confronti del curatore del fallimento della società contribuente e dei singoli soci parimenti dichiarati falliti]. ( Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr, in questa rivista: Cass., Sez. 2, 5 dicembre 2022, n. 35690https://www.unijuris.it/node/6628].