Corte d'Appello di Napoli – Condizioni di ammissibilità dell'istanza di fallimento e della proposta di concordato preventivo. Potere discrezionale del giudice ex art. 162, primo comma, L.F.

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Data di riferimento: 
25/06/2014

 

Corte d'Appello di Napoli 25 giugno 2014 – Pres. Lipani – Est. Dacomo

 

Concordato preventivo con riserva – Bilanci degli ultimi tre esercizi – Significato.

 

Concordato preventivo – Creditore privilegiato – Previsione di pagamento non integrale –  Soddisfacimento in percentuale del residuo – Condizione di ammissibilità.

 

Concordato preventivo – Controllo del giudice – Attestazione del professionista – Valutazione di attendibilità e completezza.

 

Proposta di concordato preventivo – Rinvio della decisione – Facoltà  discrezionale del giudice.

 

Istanza di fallimento – Legittimazione del creditore – Domanda di ammissione al passivo – Necessità.

 

Il termine “bilancio”, utilizzato dall’art. 161, comma 6, L.F. in relazione agli ultimi tre esercizi, sta ad indicare cosa diversa da una situazione patrimoniale, economica e finanziaria, e si riferisce non a una copia informale o bozza di bilancio predisposta dall’amministratore, bensì al  tipico documento previsto dall’art. 2478 bis c.c., accompagnato dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, approvato dalla assemblea e depositato presso l’ufficio del registro delle imprese.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La proposta di concordato preventivo risulta inammissibile laddove preveda la soddisfazione non integrale di un creditore privilegiato (nello specifico era previsto il pagamento della percentuale del 50% del credito, pari  al corrispettivo realizzabile dalla vendita di un immobile), senza la previsione di alcuna percentuale, anche minima, di pagamento del residuo degradato a chirografario, con l'effetto di creare, per tale valore, una classe con percentuale di soddisfazione pari a zero, con palese violazione delle regole di formazione delle classi. Per non riservare ai creditori privilegiati un trattamento deteriore rispetto ai chirografari, si deve, infatti ritenere che l'art. 177, comma 3, L.F. esplichi i propri effetti non solo ai fini del voto, ma anche dal punto di vista sostanziale rendendo chirografario il credito residuo, con la conseguente sua equiparazione ai creditori chirografari in punto di necessità di considerazione di pagamento percentuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Rientra nell'ambito del controllo demandato al giudice, tanto ai fini dell'ammissione alla procedura  di concordato preventivo quanto ai fini dell'omologazione e della revoca, una deliberazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista per attestare la veridicità del piano e la fattibilità giuridica dello stesso. Laddove l'attestazione prodotta si presenti assolutamente generica ed inattendibile risulta non idonea a consentire una ponerata valutazione. Tale valutazione implica, infatti, un giudizio in ordine alla compatibilità della proposta con le norme inderogabili e con la causa in concreto dell'accordo che ha come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore e l'assicurazione di un soddisfacimento sia pur minimale dei creditori (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

In pendenza di ricorsi di fallimento non costituisce onere del tribunale disporre ulteriori rinvii della decisione circa l'ammissibilità della proposta concordataria per consentirne la definizione. Ciò in quanto l'art. 162, primo comma, L.F. attribuisce al giudice un potere discrezionale, il cui omesso esercizio non necessita di motivazione, né è censurabile in sede di legittimità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Ai fini della legittimazione del creditore a presentare istanza di fallimento non è necessario che lo stesso sia in possesso di un titolo esecutivo, essendo legittimato al ricorso anche il titolare di un credito non scaduto, sottoposto a condizione o contestato; le contestazioni pendenti sul credito posto a base della sentenza di fallimento non impediscono che il tribunale conosca incidenter tantum del credito dell'istante per accogliere l'istanza di fallimento. E ciò è tanto più vero se si considera che comunque il creditore che ha chiesto il fallimento del proprio debitore è tenuto a presentare domanda di ammissione allo stato passivo, se vuole diventare creditore concorsuale (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

 

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]