Corte d'Appello di Brescia – Nullità del ricorso per fallimento per carenza dello ius postulandi.
Corte d'Appello di Brescia 21 agosto 2014 – Pres. Galizzi – Est. Tulumello.
Fallimento – Istanza – Carenza dello ius postulandi – Invalidità del procedimento – Revoca della sentenza.
Il ricorso del creditore non costituisce attività meramente sollecitatoria della dichiarazione di fallimento ma esercizio di una autonoma azione volta alla tutela del creditore istante. Conseguentemente, in base ai principi posti dall'art. 82 c.p.c., l'istanza di fallimento deve essere presentata da un avvocato legalmente esercente. La mancata legittimazione del difensore, dà luogo, in caso di ricorso ex art. 18 L.F., ad inesistenza dell'atto rilevabile in ogni stato e grado del processo e non sanabile per effetto della costituzione ed acquiescenza del convenuto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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