Tribunale di Lecco – Pagamento in buona fede e senza intento fraudolento di crediti anteriori alla ammissione alla procedura di concordato preventivo. Errore scusabile.

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Data di riferimento: 
03/01/2014

 

Tribunale di Lecco 3 gennaio 2014 – Pres. Brichetti – Est. Colasanti.

 

Concordato preventivo – Pagamento in buona fede di crediti anteriori ritenuti prededucibili – Errore scusabile -  Revoca ex art.173 L.F. - Mancanza dei presupposti.

Le norme che disciplinano la prededuzione nell'ambito delle procedure concordatarie sono caratterizzate da profili di oggettiva incertezza suscettibile di giustificare l'errore in cui è incorsa una società in concordato preventivo per avere in buona fede, nella convinzione della loro natura prededucibile alla stregua dell'art. 161, comma 7, L.F., effettuato pagamenti, successivamente al decreto di ammissione, di crediti sorti in costanza della precedente procedura concordataria conclusasi con la dichiarazione di inammissibilità. Escluso pertanto l'intento fraudolento, non sussistono i presupposti per l'apertura del procedimento di revoca ex art. 173 L.F.. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: