Tribunale di Bologna – Reclamo ex art. 26 l. fall.: il Tribunale può disporre la sospensione dell’efficacia del provvedimento reclamato. Limiti alle facoltà del Curatore e del Giudice Delegato in sede di sospensione della vendita ex art. 107 l. fall.
Reclamo ex art. 26 l.f.
Tribunale di Bologna, 10 luglio 2014 – Pres. Atzori, Rel. Rossi.
Fallimento – Reclamo ex art. 26 l. fall. – Poteri del Tribunale adito – Sospensione dell’efficacia del provvedimento reclamato.
Art. 107 l. fall. – Norma di legge – Si applica indipendentemente dal richiamo nel bando di gara.
Art. 107 l. fall. – Facoltà del curatore e del Giudice Delegato di sospendere la vendita – Limite – Avvenuto trasferimento della proprietà e versamento del prezzo.
Deve ritenersi attribuito al Tribunale adito in sede di reclamo ex art. 26 l. fall. il potere di sospensione dell’efficacia del provvedimento reclamato, seppure ciò non sia espressamente previsto, atteso che al Tribunale medesimo sono conferiti poteri cautelari, ai sensi degli artt. 15 e 25 l. fall. ed è attribuito anche uno specifico potere di sospensiva nel caso di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento ex art. 19 l. fall. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
L’art. 107 l. fall., relativo alle modalità con cui il curatore effettua le vendite e gli atti di liquidazione in esecuzione del programma di liquidazione, è norma di legge e come tale vigente ed applicabile indipendentemente da un espresso richiamo nel bando di gara. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).
Soltanto a seguito dell’avvenuto trasferimento della proprietà dei beni e del versamento del prezzo da parte dell’acquirente si pone per il curatore e per il Giudice Delegato il limite giuridico alla facoltà di sospendere, revocare o modificare le condizioni della vendita in ogni momento della procedura, anche per motivi di opportunità o convenienza, segnatamente inerenti all’entità delle offerte. [Nel caso di specie, dopo l’avvenuta aggiudicazione, il curatore aveva ricevuto un’offerta migliorativa e aveva deciso di sospendere la vendita ai sensi dell’art. 107 l.f., chiedendo che il G.D. autorizzasse una nuova vendita tra l’aggiudicatario e il nuovo offerente] (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
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