Tribunale di Milano – Concordato preventivo: incompatibilità con l’art. 182 l.f. dell’imputazione dei canoni di affitto di azienda a pagamento del prezzo e abuso del diritto.

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Data di riferimento: 
12/06/2014

Tribunale di Milano, 12 giugno 2014 – Pres. Lamanna, Est. Mammone.

 

Concordato preventivo – Contratto di affitto d’azienda allegato al concordato – Diritto di prelazione – Facoltà di imputare i canoni di affitto a pagamento del prezzo – Art. 182 L.F. – Incompatibilità.

 

Concordato preventivo – Attuazione del piano concordatario subordinata alla valutazione discrezionale del giudice – Non fattibilità della proposta.

 

Abuso del diritto – Deviazione degli istituti dalla loro funzione tipica – Applicabilità anche nel sistema del diritto concorsuale – Abuso nel concordato preventivo – Rinuncia da parte dell’impresa proponente ad una domanda di concordato definitiva e successiva proposizione di una nuova domanda con profili di inammissibilità.

 

 

Nel contratto d’affitto d’azienda allegato al concordato preventivo, la clausola con la quale si prevede la facoltà per la società affittuaria, nel caso in cui eserciti il diritto di prelazione e si renda acquirente dell’azienda, che la stessa possa imputare i canoni di affitto a pagamento del prezzo, è incompatibile con la regola della necessaria competitività delle vendite attuate ai sensi dell’art. 182 L.F., giacché pone i possibili partecipanti alla gara in una situazione di diseguaglianza. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Il fatto che l’attuazione delle previsioni del piano concordatario sia subordinata ad una valutazione discrezionale del giudice dimostra di per sé la non fattibilità sotto il profilo giuridico della proposta, che “impegna”, senza averne la disponibilità, gli organi della procedura nelle loro determinazioni e assume come elemento necessario un accadimento il cui verificarsi è rimesso alla decisione dell’autorità giudiziaria. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

L’istituto dell’abuso del diritto è applicabile anche nel sistema del diritto concorsuale qualora gli istituti creati dal legislatore per far fronte alla crisi d’impresa vengano deviati dalla loro funzione tipica: ciò può verificarsi quando le facoltà riconosciute dal legislatore siano svolte con modalità tali da determinare un sacrificio sproporzionato ed ingiustificato delle ragioni dei creditori, ad esempio mediante rinuncia da parte dell’impresa proponente il concordato preventivo ad una precedente domanda definitiva di concordato solo dopo la convocazione in camera di consiglio ex art. 173 L.F., e dunque al fine di sottrarsi ad un esito del procedimento pressoché certo, con il successivo deposito di una nuova domanda di concordato connotato da profili di inammissibilità, incompleta e corredata da una relazione attestatrice illogica ed inidonea allo scopo. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]