Tribunale di Firenze – Concordato preventivo non in continuità ed autorizzazione ai pagamenti dei debiti.

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Data di riferimento: 
20/11/2013

 

Tribunale di Firenze 20 novembre 2013 - - Est. Silvia Governatori.

 

Debito anteriore all’ammissione alla procedura – Autorizzazione al pagamento ex art. 161, comma 7, l.fall. o ex art. 167, comma 2, l.fall. - - Concordato preventivo non in continuità. 

 

 Nell’ipotesi in cui il pagamento di un debito anteriore all’ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva sia funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori, esso può essere autorizzato ex art. 161, comma 7, l.fall. o ex art. 167, comma 2, l.fall., anche nell’ipotesi di concordato preventivo non in continuità. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]