Tribunale di Lodi – Concordato preventivo: esclusa la necessità di individuare i destinatari delle misure protettive. Divieto di acquisizione di diritti di prelazione quale effetto legale della domanda.

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Data di riferimento: 
18/07/2024

Tribunale di Lodi, 18 luglio 2024 (data di decisione) – G.D. dott.ssa Ada Cappello

Concordato preventivo – Misure protettive e cautelari – Necessità individuazione controinteressati – Esclusione

Concordato preventivo –Divieto acquisizione diritti di prelazione – Esclusione perimetro delle misure protettive – Effetto legale della domanda.

L’art. 55, III° CCII deve essere interpretato nel senso di ritenere che non vi sia la necessità di indicare in modo specifico, sia da parte del ricorrente in sede di richiesta di conferma che dal giudice in sede di adozione della misura, i controinteressati né che questi ultimi debbano essere preventivamente notiziati della domanda avente ad oggetto la richiesta di conferma delle misure protettive: conseguentemente, ciò autorizza l’adozione di una misura con efficacia “erga omnes”, ferma la facoltà per ciascun creditore di proporre reclamo. Ulteriore elemento a favore di tale lettura può trarsi dal fatto che, mentre la forma del provvedimento giudiziale nell’ipotesi di una misura concessa all’esito dell’udienza ex art. 19 CCII e della convocazione dei controinteressati è quello dell’ordinanza, l’art. 55 prevede la forma del decreto. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

Il divieto di acquisire diritti di prelazione di taluni creditori rispetto ad altri di cui all’art. 46 CCII costituisce un effetto legale derivante dal deposito della domanda di ammissione alla procedura, estraneo al perimetro delle misure protettive che necessitano di conferma giudiziale. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31764/CrisiImpresa?Misure-cautelari-e-protettive-artt.-54-e-55-CCII%3A-indicazione-dei-controintereressati-e-divieto-di-acquisire-diritti-di-prelazione 

[Cfr in questa rivista in merito alla prima massima: Tribunale Ordinario di Forlì, Sez. Civile – Procedure concorsuali, 28 marzo 2024 (data della pronuncia), in https://www.unijuris.it/node/7716; Tribunale di Bergamo, 12 gennaio 2022 , in https://www.unijuris.it/node/6678; Tribunale di Roma, 21 luglio 2022 https://www.unijuris.it/node/6402; Tribunale di Milano, 16 settembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6566; Tribunale Lagonegro, 02 Febbraio 2023 https://www.unijuris.it/node/6687; Tribunale Lecce, 04 Maggio 2023 https://www.unijuris.it/node/6944; Tribunale di Vicenza, 18 agosto 2023 https://www.unijuris.it/node/7281 e Tribunale di Padova, 12 ottobre 2023 https://www.unijuris.it/node/7465]

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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