Corte d’Appello di Bologna – Dichiarazione di fallimento: in caso di trasferimento fittizio della sede sociale all’estero sussiste la giurisdizione del giudice italiano.
Reclamo ex art. 18 l.f.
Corte d’Appello di Bologna, sez. III, 21 maggio 2014, n. 541 – Pres. Colonna, Rel. Salvatore.
Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Trasferimento della sede sociale all’estero – Dopo il deposito dell’istanza di fallimento – Giurisdizione italiana – Prima del deposito dell’istanza di fallimento – Competenza del giudice dello Stato in cui si trova il centro di interessi principali dell’impresa – Presunzione di coincidenza con la sede legale dell’impresa.
Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Trasferimento della sede sociale all’estero – Il debitore deve provare il carattere non fittizio del trasferimento.
Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Trasferimento fittizio della sede sociale all’estero – Società debitrice sottoposta a direzione e controllo di altra società – Giurisdizione italiana.
Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Trasferimento fittizio della sede sociale all’estero – Non decorre il termine ex art. 10 l. fall.
Ai sensi dell’art. 9, co. 5, l. fall., il trasferimento della sede sociale all’estero, intervenuto dopo il deposito dell’istanza di fallimento, non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana; qualora invece il trasferimento della sede sia precedente al deposito dell’istanza di fallimento, competente a decidere sulla procedura di insolvenza ai sensi del Reg. CE n. 1346/2000 è il giudice dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi principali dell’impresa, di norma coincidente con la sede legale della società: tale presunzione può tuttavia essere superata se vi sono elementi idonei a far ritenere che la sede legale, trasferita in uno Stato membro, sia meramente formale e fittizia e non coincidente con il luogo in cui la società esercita in concreto la propria attività. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
In presenza di una situazione di indebitamento della società, al fine di escludere il carattere fittizio dell’operazione di trasferimento della sede sociale all’estero, il debitore dovrà provare di avere effettivamente trasferito la propria attività imprenditoriale all’estero e di aver nel concreto svolto in quella sede l’attività di impresa. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
In caso di trasferimento fittizio della sede sociale all’estero, la circostanza che la società debitrice sia sottoposta a direzione e controllo di altra società non osta a che la dichiarazione di fallimento sia pronunciata in Italia: la competenza, in una siffatta ipotesi, è attribuita al Tribunale ove la società ha svolto l’attività d’impresa con riferimento a ciascuna delle società del gruppo, trattandosi di soggetti giuridici del tutto autonomi (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).
La natura fittizia del trasferimento della sede sociale all’estero né comporta il venir meno della giurisdizione, né determina, come effetto della cancellazione, il decorso del termine di cui all’art. 10 l. fall.: ciò in quanto né la cessazione dell’attività, né il trasferimento della sede sociale risultano effettivamente intervenuti. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
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