Tribunale di Palermo – Ammissibilità del concordato preventivo di gruppo con continuità aziendale.
Tribunale di Palermo, Sez. IV Civile e Fallimentare, 04 giugno 2014 – Pres. Novara.
Concordato preventivo di gruppo con continuità aziendale – Ammissibilità – Trattazione unitaria della procedura concorsuale.
Concordato preventivo di gruppo – Esercizio del diritto di voto – Valutazione della convenienza da parte dei creditori.
Sebbene la normativa fallimentare non disciplini specificatamente il concordato di gruppo, può condividersi l'orientamento interpretativo favorevole a riconoscere la legittimità ed ammissibilità di tale concordato, fondato su un piano aziendale riferito all'impresa di gruppo, e ciò almeno laddove il piano stesso risponda all'interesse dei creditori, favorendo un'attività liquidatoria unitaria in virtù delle strette connessioni esistenti tra le società e/o imprese facenti parte del gruppo e prevedendo l'abbattimento dell'esposizione debitoria infragruppo, sì da rendere possibile, ex art. 186 bis L.F., la prosecuzione dell'attività aziendale nel suo complesso, attraverso l'intervento di un assuntore appositamente costituito. I rapporti che legano reciprocamente le varie imprese del gruppo, infatti, giustificano e legittimano sia una valutazione sostanziale che una trattazione a livello procedurale unitaria del piano concordatario e, quindi, una gestione integralmente unitaria della procedura concorsuale, con un'unica adunanza e con un computo delle maggioranze riferito, non già ad ogni singola impresa, bensì all'unico programma concordatario (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)
Nel concordato preventivo di gruppo resta affidata ai creditori di ogni singola impresa, attraverso l'esercizio del diritto di voto, preceduto dall'analisi dei risultati e degli approfondimenti contenuti nella relazione del nominando Commissario Giudiziale, la valutazione della propria posizione creditoria e della convenienza di tale gestione unitaria e globale della crisi. (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)
Provvedimento segnalato dagli avvocati Massimiliano Ratti e Gaetano Sangiorgi.
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