Tribunale di Vicenza – Composizione delle crisi da sovraindebitamento: necessaria assistenza del difensore e competenza dell’O.C.C.

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Data di riferimento: 
29/04/2014

Reclamo ex art. 26 l.f.

 

Tribunale di Vicenza, 29.4.2014 – Pres. Colasanto, Rel. Limitone.

 

Composizione delle crisi da sovraindebitamento – Necessaria assistenza del difensore – Motivi.

 

Composizione delle crisi da sovraindebitamento – Non necessaria assistenza del difensore – Condizioni – O.C.C. al cui interno vi è un legale.

 

Composizione delle crisi da sovraindebitamento – Debitore – Può avvalersi di un privato nella redazione del piano – A condizione che l’O.C.C. condivida il piano.

 

Composizione delle crisi da sovraindebitamento – Competenza dell’O.C.C. – Luogo di residenza del ricorrente.

 

Composizione delle crisi da sovraindebitamento – Sede dell’O.C.C – Principale ed effettiva.

 

Nell’ambito della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento è necessaria l’assistenza tecnica di un difensore; ciò si desume dalle seguenti circostanze: a) la proposta (con o senza piano) è in sostanza una domanda giudiziale con il fine di comporre una crisi finanziaria, quindi in presenza di interessi contrapposti, ed ha la forma del ricorso; b) il ricorso è introduttivo di una procedura, definita dall’art. 6, l. n. 3/2012; c) tale procedura si svolge davanti ad un tribunale, individuato sulla base dei criteri tecnici di competenza; d) la procedura presenta fasi potenzialmente contenziose riguardanti l’ammissibilità, la decisione di merito, le eventuali contestazioni in sede di omologazione, ed i conseguenti reclami; la sostituzione del liquidatore e la risoluzione di controversie sulla violazione di diritti soggettivi, ex art. 13, co. 2, l. n. 3/2012 (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata). 

 

L’assistenza di un legale, con specifico mandato di tutela degli interessi della parte, contrapposti ad altri, può non essere necessaria (sempre che non si aprano fasi contenziose in senso stretto), se nell’organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (O.C.C.) che nel concreto presenta la domanda vi sia anche un legale, che se ne faccia carico, curando tutti gli aspetti tecnici della stessa (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).

 

Nella procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, il debitore può avvalersi di un soggetto di sua fiducia per la redazione del piano; tuttavia, stante la fattispecie di legge, ed i compiti di obiettiva affidabilità previsti per l’O.C.C., è quest’ultimo che, in ogni caso, deve fare proprio, se condiviso, il piano redatto dal professionista privato, verificandone sia la veridicità che la fattibilità a norma di legge, rendendosi così fidefacente nei confronti del tribunale e dei creditori, conformemente alle sue funzioni pubblicistiche (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).

 

La competenza dell’O.C.C. deve essere individuata secondo la competenza del tribunale, individuata ex artt. 7, co. 1, e 9, co. 1, l. n. 3/2012, ossia sulla base della residenza del ricorrente (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).

 

La sede dell’O.C.C., come quella del debitore, deve essere quella principale ed effettiva, non potendosi ammettere una competenza diffusa dell’O.C.C. soggetto privato, che si estenda potenzialmente a tutto il territorio nazionale (anche per evitare il forum shopping), laddove invece l’O.C.C. soggetto pubblico, trattandosi normalmente di enti pubblici a base territoriale, hanno inequivocabilmente competenza limitata ad un solo circondario del tribunale (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]