Corte d’Appello di Catanzaro – Mancata notifica dell’istanza di fallimento insieme al decreto ex art. 15 l.f.: nullità della vocatio in ius? La proposizione del reclamo ha comunque effetto sanante.

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Data di riferimento: 
01/04/2014

Reclamo ex art. 18 l.f.

Corte d’Appello di Catanzaro, 1° aprile 2014 – Pres. dott. Majore, rel. dott. Romano.

Istanza di fallimento – Notifica – Nullità – Insussistenza.

Istanza di fallimento – Notifica – Nullità – Notifica del solo decreto ex art. 15 l.f. – Proposizione del reclamo – Effetto sanante.

Nell’ipotesi in cui al fallendo venga notificato solamente il decreto ex art. 15 l.f. e non l’istanza di fallimento non si configura né una nullità della notifica, né una nullità della vocatio in ius, se dal decreto stesso emergono le ragioni e la natura dell’istanza stessa. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)   

Se si ritiene che dalla notifica del solo decreto ex art. 15 l.f. e non dell’istanza di fallimento discenda la nullità della vocatio in ius, tale nullità è comunque sanata dalla proposizione del reclamo, ma il giudice di seconde cure, pur dovendo dichiarare la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, non deve rimettere la questione al primo giudice, ma deve decidere nel merito, verificando la sussistenza dei presupposti per il fallimento. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dall’avv. Arturo Pardi.

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]