Tribunale di Roma – Opposizione allo stato passivo ed oneri dell’opponente.
Tribunale di Roma 17 marzo 2014 . Pres. Russo - Est. Cottone.
Fallimento – Stato passivo esecutivo – Giudizio di opposizione – Carattere impugnatorio – Requisito di ammissibilità.
Fallimento – Progetto di stato passivo – Mancata presentazione di osservazioni - Irrilevanza ai fini dell'opposizione.
Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Contenuto del ricorso – Mancata produzione del documento impugnato – Irrilevanza.
Fallimento – Domanda di insinuazione – Prova del credito - Deposito delle fatture – Insufficienza.
Il giudizio di opposizione allo stato passivo disciplinato dall'art. 98 L.F. si atteggia a giudizio di carattere impugnatorio non del progetto di stato passivo depositato dal curatore (o dal commissario giudiziale) ma del provvedimento del giudice delegato. In quest'ottica è sufficiente ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione argomentare e censurare detto provvedimento. (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)
La mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione. L'art. 95, secondo comma, L.F. prevede infatti che i creditori "possono" esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle eccezioni e alle difese del curatore entro la prima udienza fissata per l'esame dello stato passivo; deve, pertanto, escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione. (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)
In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilità del giudizio; l'art. 99 L.F., che indica il contenuto del ricorso, infatti, non fa riferimento alla predetta allegazione e l'unico richiamo sul punto concerne i documenti che la parte può discrezionalmente sottoporre al giudice. (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)
L'onere di dimostrare l'esistenza del proprio credito grava sulla parte che chiede di essere insinuata al passivo, che deve provare non solo di aver contratto l'obbligazione ma, anche di aver eseguito la prestazione. Tale prova non può essere, pertanto, fornita, in presenza di specifica contestazione, con il solo deposito delle fatture trattandosi di documenti unilateralmente prodotti dalla medesima parte che chiede l'accertamento del proprio credito. (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)
Allegato | Dimensione |
---|---|
Tribunale di Roma 17 marzo 2014.pdf | 185.44 KB |