Tribunale di Napoli – Le società in house, in quanto articolazioni interne agli stessi enti pubblici partecipanti, sono sottratte al fallimento.

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Data di riferimento: 
09/01/2014

Tribunale di Napoli, 9 gennaio 2014, Pres. Di Nosse, Rel. Grimaldi

Gestione di pubblici servizi - Società in house - Requisiti – Natura esclusivamente pubblica dei soci – Attività prevalente a favore dei soci – Controllo qualificato dell’ente pubblico.

Società in house – Articolazione interna della pubblica amministrazione controllante – Mera separazione patrimoniale - Non alterità soggettiva.

Art. 1 l.fall. - Sottrazione al fallimento degli enti pubblici – Superamento del criterio del tipo sociale – Sottrazione al fallimento delle società in house.

I connotati qualificanti della società in house, costituita per finalità di gestione di pubblici servizi, sono la natura esclusivamente pubblica dei soci, l’esercizio dell’attività esclusivamente o quanto meno in prevalenza a favore dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. E’ necessario che detti presupposti sussistano tutti contemporaneamente e che trovino tutti il loro fondamento in precise e non derogabili disposizioni dello statuto sociale. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

La società in house non è un soggetto terzo rispetto all’amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell’amministrazione stessa, la quale ne dispone come di una propria articolazione interna. Ciò significa che la distinzione tra socio (ente pubblico partecipante) e società (in house) non si realizza in termini di alterità soggettiva, ma in termini di semplice separazione patrimoniale. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Se è vero che ex art. 1 l.fall. gli enti pubblici sono sottratti al fallimento, anche la società in house integralmente partecipata dagli stessi, non potrà essere soggetta alla liquidazione fallimentare, in quanto concreta mero patrimonio separato dell’ente pubblico e non distinto soggetto giuridico, centro decisionale autonomo e distinto dal socio pubblico titolare della partecipazione, che esercita sullo stesso un potere di governo del tutto corrispondente a quello esercitato sui propri organi interni. Tale tesi prende le mosse da un recentissimo intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che permette di discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale che ritiene decisivo, ai fini dell’individuazione dei soggetti fallibili, il rilievo del tipo sociale attraverso cui è esercitata l’attività, e dunque sicuramente fallibile una società, pur integralmente partecipata da ente pubblico e costituita per la prestazione esclusiva di un servizio publico, c.d. in house providing, che però rivesta le forme della società regolate dal codice civile. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]