Tribunale di Genova – Assoggettabilità a fallimento delle Onlus.

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Data di riferimento: 
18/07/2013

Tribunale di Genova 18 luglio 2013 – Pres. Canepa – Est. Davini.

Fallibilità delle associazioni (Onlus) – Condizioni - Dottrina prevalente – Giurisprudenza Consolidata.

Unicità della tipologia di clienti - Poca o nessuna concorrenza – Irrilevanza.

Secondo la prevalente dottrina le associazioni che esercitano attività rientranti tra quelle previste dall'art. 2195 c.c. sono assoggettabili a fallimento se l'attività economica è prevalente rispetto alle altre attività non economiche. In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale le associazioni non riconosciute possono essere dichiarate fallite laddove svolgano un'attività oggettivamente commerciale che remuneri i fattori della produzione con i propri ricavi, anche in assenza nello statuto di un fine di lucro. (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)

Il fatto che l'associazione abbia una sola categoria di clienti (nello specifico solo delle ASL) ed operi in un settore con poca o nessuna concorrenza è irrilevante ben potendo un imprenditore operare in regime di oligopolio o monopolio con un unico cliente o pochi clienti senza per questo cessare di essere un imprenditore. (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]